IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; Visto il decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che all'art. 3 autorizza l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica e forestale nell'ambito degli ecosistemi fluviali, sulla base dei programmi redatti dalle competenti autorita' di bacino e dalle regioni, d'intesa fra di loro e singolarmente; Considerato che il medesimo art. 3 stabilisce che i programmi di cui sopra siano predisposti sulla base di criteri e modalita' fissati con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183; Considerato che il comma 2 dello stesso art. 3 dispone che il decreto di cui sopra definisca, altresi', i criteri per la ripartizione fra i bacini idrografici delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi e le modalita' d'esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della giunta regionale o della giunta della provincia autonoma in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi; Visto l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 183 del 1989, e suc- cessive modifiche ed integrazioni, che disciplina tra l'altro, le attivita' di indirizzo e coordinamento nel settore della difesa del suolo; Ritenuta la necessita' di definire i criteri per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale specificando, tra l'altro, le caratteristiche generali e le tipologie degli interventi, le modalita' procedurali per la predisposizione dei programmi e la sollecita attuazione, anche in via sostitutiva, degli interventi previsti al fine di assicurare le necessarie unitarieta' di indirizzo e tempestivita' di realizzazione, nonche' di fissare i criteri di riparto delle risorse finanziarie da destinare alle attivita' in argomento; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 9 febbraio 1993; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la difesa del suolo nella seduta del 9 marzo 1993; Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici; Decreta: E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento. Art. 1. Finalita' e caratteristiche degli interventi di manutenzione idraulica e forestale 1. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, sono finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture, in conseguenza di eventi critici di deflusso, derivanti da carenze dello stato manutentorio degli alvei e delle opere idrauliche, nonche' alla creazione di posti di lavoro per i disoccupati. 2. Gli interventi devono avere, altresi', finalita' di manutenzione e caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi. Devono porsi come obiettivo il mantenimento ed il ripristino del buon regime idraulico delle acque, il recupero della funzionalita' delle opere idrauliche e la conservazione dell'alveo del corso d'acqua, riducendo, per quanto possibile, l'uso dei mezzi meccanici. 3. Possono essere inseriti nei programmi interventi da realizzare sia in alveo sia sulle opere idrauliche presenti nello stesso.