IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge  18  maggio  1989,  n.  183,  recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
  Visto il decreto-legge 10 marzo 1993,  n.  57,  recante  interventi
urgenti   a  sostegno  dell'occupazione,  che  all'art.  3  autorizza
l'esecuzione di interventi  di  manutenzione  idraulica  e  forestale
nell'ambito  degli  ecosistemi  fluviali,  sulla  base  dei programmi
redatti  dalle  competenti  autorita'  di  bacino  e  dalle  regioni,
d'intesa fra di loro e singolarmente;
  Considerato  che  il  medesimo art. 3 stabilisce che i programmi di
cui sopra siano predisposti sulla base di criteri e modalita' fissati
con decreto del Presidente della Repubblica,  da  emanarsi  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Considerato  che  il  comma  2  dello  stesso art. 3 dispone che il
decreto  di  cui  sopra  definisca,  altresi',  i  criteri   per   la
ripartizione  fra  i  bacini idrografici delle risorse finanziarie da
destinare all'attuazione dei programmi e le modalita' d'esercizio del
potere sostitutivo da parte del Presidente della giunta  regionale  o
della  giunta  della provincia autonoma in caso di inerzia degli enti
pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi;
  Visto l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 183 del 1989, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, che  disciplina  tra  l'altro,  le
attivita'  di  indirizzo e coordinamento nel settore della difesa del
suolo;
  Ritenuta la necessita' di definire i criteri per la  redazione  dei
programmi  di  manutenzione  idraulica  e forestale specificando, tra
l'altro, le caratteristiche generali e le tipologie degli interventi,
le modalita' procedurali per la predisposizione dei  programmi  e  la
sollecita  attuazione,  anche  in  via  sostitutiva, degli interventi
previsti al fine di assicurare le necessarie unitarieta' di indirizzo
e tempestivita' di realizzazione, nonche' di  fissare  i  criteri  di
riparto  delle  risorse  finanziarie  da  destinare alle attivita' in
argomento;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella riunione del 9 febbraio 1993;
  Visto  il  parere espresso dal Comitato nazionale per la difesa del
suolo nella seduta del 9 marzo 1993;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio  1991,
n. 13;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 1993;
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;
                              Decreta:
  E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.
                               Art. 1.
            Finalita' e caratteristiche degli interventi
                di manutenzione idraulica e forestale
  1. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge  10
marzo  1993,  n. 57, sono finalizzati alla eliminazione di situazioni
di pericolo  per  i  centri  abitati  e  per  le  infrastrutture,  in
conseguenza di eventi critici di deflusso, derivanti da carenze dello
stato manutentorio degli alvei e delle opere idrauliche, nonche' alla
creazione di posti di lavoro per i disoccupati.
  2. Gli interventi devono avere, altresi', finalita' di manutenzione
e  caratteristiche  tali  da  non  comportare alterazioni sostanziali
dello stato dei luoghi. Devono porsi come obiettivo  il  mantenimento
ed  il  ripristino del buon regime idraulico delle acque, il recupero
della  funzionalita'  delle  opere  idrauliche  e  la   conservazione
dell'alveo  del corso d'acqua, riducendo, per quanto possibile, l'uso
dei mezzi meccanici.
  3. Possono essere inseriti nei programmi interventi  da  realizzare
sia in alveo sia sulle opere idrauliche presenti nello stesso.